In senso generale il link rappresenta un collegamento ipertestuale tra due unità informative.
Per il diritto d’autore, il link assume rilievo quando ha la funzione di collegare due diversi siti internet.
Al riguardo è possibile distinguere il linking, il deep linking e il framing.
Il primo rappresenta la forma più soft di collegamento in quanto l’utente, cliccando su un link presente all’interno di un sito, viene rimandato alla home page di un altro sito internet. Generalmente tale forma di collegamento non pone particolari problemi da un punto di vista del diritto d’autore e deve ritenersi senz’altro consentito ogniqualvolta il sito di destinazione non lo vieti espressamente.
Più controversa è invece la pratica del cosiddetto deep linking in cui l’utente è rimandato non alla home page bensì direttamente alla pagina interna di un altro sito internet. In alcuni casi, tale pratica è stata contestata da parte dei gestori dei siti di destinazione per ragioni di concorrenza sleale ed indebito sfruttamento dei contenuti del sito (per esempio, il deep linking può provocare un danno al sito di destinazione sotto forma di minori introiti pubblicitari in quanto l’utente, essendo reindirizzato direttamente alla pagina interna, non passa dalla home page del sito di destinazione e quindi visualizza un numero inferiore di inserzioni pubblicitarie prima di accedere al contenuto di suo interesse).
Un tipo particolare di link è il framing in cui un sito internet consente agli utenti di visualizzare il contenuto di un altro sito come se fosse proprio; generalmente il contenuto linkato viene visualizzato all’interno di una cornice contraddistinta dagli elementi grafici del sito di partenza in modo tale da dare all’utente l’impressione di essere rimasto sempre all’interno di quest’ultimo.
Generalmente il framing, se non espressamente consentito dal sito di destinazione, è considerato illecito nella misura in cui può rappresentare una forma di concorrenza sleale ovvero una violazione del diritto d’autore.
A quest’ultimo riguardo appare opportuna una precisazione.
i recente la giurisprudenza comunitaria si è occupata del caso in cui un link (non importa se nelle forme del linking, del deep linking o del framing) abbia direttamente ad oggetto un’opera altrui tutelata dal diritto d’autore. Secondo i giudici, quando un’opera è liberamente disponibile in rete senza particolari restrizioni o limitazioni di accesso, allora il link a quell’opera non costituisce una violazione del diritto d’autore in quanto difetta il requisito della comunicazione ad un pubblico nuovo; per gli stessi motivi, i giudici hanno inoltre stabilito che è legittimo incorporare un video attraverso le funzioni di condivisione messe a disposizione in modo legale da una piattaforma (si pensi alle funzioni di embedding rese disponibili da YouTube o Spotify) anche laddove il contenuto incorporato sia stato originariamente pubblicato in violazione del diritto d’autore; pure in questo caso, infatti, l’embedding non rappresenta un’utilizzazione diversa e distinta rispetto alla comunicazione al pubblico dell’opera sul sito di partenza (per esempio, YouTube), per cui la responsabilità da violazione del diritto d’autore non si estende a cascata ai soggetti che successivamente incorporano quel contenuto attraverso le funzioni di condivisione della piattaforma.
- Riferimenti normativi Direttiva 2001/29/CE, LDA, Artt. 13 e 16
- Fonte: CNA – eLEX – Asa Consulenza